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CREDITI DI FIRMA O GARANZIE SOSTITUTIVE DEL CREDITO
L e Cauzioni e Fidejussioni rientrano in quei contratti che si possono definire crediti di firma o garanzie sostitutive del credito. Esaminate le condizioni storiche e finanziarie del soggetto obbligato da parte dell' Ente Garante, lo stesso rilascia garanzia a favore del beneficiario per le obbligazioni assunte dall'obbligato nei confronti del beneficiario stesso. Il contratto è regolato dal codice civile, e tale attività e svolta in conformità alle norme di legge D.lg. TUB Testo Unico Bancario e del credito da " Enti Finanziari " specializzati del credito, ex art. 106 o ex art. 107, Assicurazioni, Istituti bancari, Consorzi di garanzia).
Solamente il rilascio di garanzie da parte di società solide permette oggi di sviluppare affari nel mercato.